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Sez. 5 - , Sentenza n. 25222 del 14/07/2020 Ud. (dep. 07/09/2020) Rv. 279596 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18 - Sospensione della prescrizione per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni
Stato
decisa il 2020-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279596-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost. - nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, in quanto tale disposizione non ha introdotto una "nuova" figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 03/06/2020 num. 40 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)