Sez. 2 - , Sentenza n. 22506 del 16/07/2020 Ud. (dep. 27/07/2020) Rv. 279288 - 02
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini di prescrizione - Procedimenti pendenti nel periodo dell'emergenza - Applicabilità - Originaria fissazione dell'udienza per una data successiva al 30 giugno 2020 - Irrilevanza - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione della decorrenza dei termini, prevista dalla legge n. 27 del 2020 per il periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si applica a tutti i procedimenti pendenti e, quindi, anche a quelli per i quali l'udienza di trattazione era stata già fissata per una data successiva al periodo emergenziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, se si ritenesse la sospensione dei termini applicabile ai soli procedimenti con udienza fissata nel periodo emergenziale, si subordinerebbe l'operatività della sospensione alla fissazione di un data di udienza necessariamente destinata ad essere rinviata).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)