Sez. 1, Sentenza n. 10668 del 27/09/1999 (Rv. 530283 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Cessione di credito - Azione di condanna esercitata dal cessionario nei confronti del debitore ceduto - Azione di accertamento negativo (del credito) proposta del debitore ceduto, e dell'opponibilità della cessione, esercitata dalla curatela - Competenza del tribunale fallimentare - Sussistenza - Applicabilità del rito endofallimentare - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
L'azione di accertamento negativo del credito del cedente proposta dal debitore ceduto e di condanna del debitore al pagamento proposta da chi si afferma cessionario di soggetto poi fallito e l'azione di accertamento dell'inopponibilità della cessione al fallimento proposta dalla curatela, seppur rientranti nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento ai sensi dell'articolo 24 legge fall. non sono assoggettate alla speciale disciplina della verifica dei crediti in sede fallimentare dettata dagli articoli 92 e seguenti legge fall. in quanto l'eventuale incidenza depauperatoria sul patrimonio del fallito costituisce una conseguenza indiretta ed esterna rispetto al risultato dell'opera di salvaguardia e di ricostruzione della massa attiva riservata agli organi fallimentari (nella specie, proposta dall'appaltante domanda di accertamento del proprio diritto alla sospensione dei pagamenti ex art. 1460 cod. civ. e in subordine di accertamento di quali istituti di credito, tra quelli cui l'appaltatore aveva ceduto il credito, fossero legittimati a ricevere l'adempimento con efficacia liberatoria, e formulata dai cessionari domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento, era sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore e la curatela subentrata nel giudizio aveva eccepito l'inopponibilità al fallimento della cessione e l'improcedibilità in sede ordinaria delle azioni aventi ad oggetto accertamenti di situazioni creditorie suscettibili di riverberarsi sul patrimonio del fallito; il giudice di merito ha respinto l'eccezione di improcedibilità, accertato la sussistenza della cessione e la sua opponibilità al fallimento e la S.C. ha confermato la decisione sulla base degli enunciati principi).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)