Sez. L, Sentenza n. 7652 del 17/12/1986 (Rv. 449656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - OCCASIONE DI LAVORO RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELL'ARTIGIANO - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO OCCORSO AL TITOLARE DI IMPRESA ARTIGIANA NEL CORSO DI OPERAZIONI DI TAGLIO E RACCOLTA DI TRONCHI, DESTINATI PREVALENTEMENTE PER ESSERE RIVENDUTI ALLA SOCIETÀ DI FATTO DELLA QUALE L'INFORTUNATO FACEVA PARTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - OCCASIONE DI LAVORO RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELL'ARTIGIANO - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA AD INFORTUNIO OCCORSO AL TITOLARE DI IMPRESA ARTIGIANA NEL CORSO DI OPERAZIONI DI TAGLIO E RACCOLTA DI TRONCHI, DESTINATI PREVALENTEMENTE PER ESSERE RIVENDUTI ALLA SOCIETÀ DI FATTO DELLA QUALE L'INFORTUNATO FACEVA PARTE.*
Affinché un evento lesivo possa considerarsi verificato in occasione di lavoro, e, quindi, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, compreso nell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non è sufficiente un collegamento meramente marginale od indiretto con l'attività lavorativa dell'assicurato, né un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità. Pertanto, per l'artigiano, l'occasione di lavoro sussiste ogni volta che egli svolga un'attività che sia strettamente connessa, dal punto di vista tecnico, alla prestazione di lavoro a lui richiesta, e non anche quando tale attività sia collegata soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell'azienda. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio di cui era rimasto vittima il titolare di un'impresa artigiana nel corso delle operazioni di taglio e raccolta di tronchi, in prevalenza destinati - per essere rivenduti - alla società di fatto acquirente, della quale faceva parte l'infortunato). (V 4000/85, mass n 441521; (Conf 995/83, mass n 425762; (Conf 4235/81, mass n 414909).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)