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Sez. L, Sentenza n. 995 del 05/02/1983 (Rv. 425762 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - TUTELA ASSICURATIVA DELLO ARTIGIANO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425762-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - TUTELA ASSICURATIVA DELLO ARTIGIANO - LIMITI.*

Affinché un evento lesivo possa considerarsi verificato "in occasione di lavoro" e, quindi, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, compreso nell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non è sufficiente un collegamento meramente marginale od indiretto con l'attività lavorativa dell'assicurato né un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o, comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità. Pertanto, per l'artigiano, l'"occasione di lavoro" sussiste ogni volta che egli svolga un'attività che sia strettamente connessa, dal punto di vista tecnico, alla prestazione di lavoro a lui richiesta, e non anche quando tale attività sia collegata soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell'azienda. (Conf 4235/81, mass n 414909; (Conf 4457/80, mass n 408334; (Conf 6589/79, mass n 403331).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)