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Sez. U, Sentenza n. 4463 del 25/02/2009 (Rv. 606931 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | In genere.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606931-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In tema di appalti di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore, in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di accordare la revisione dei prezzi, si configura come interesse legittimo ed è di norma tutelabile davanti al giudice amministrativo, salvo che l'Amministrazione, per mezzo dell'organo deliberativo competente, da individuarsi esclusivamente nel Consiglio Comunale e non nella Giunta Municipale, abbia adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento implicito inequivocabilmente diretto a riconoscere tale diritto che sia preceduto dal positivo esercizio del potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione, non essendo desumibile il riconoscimento implicito dall'adempimento di un obbligo di legge da parte della stazione appaltante, quale il pagamento di acconti sulla revisione prezzi imposto dagli artt. 14 della legge n. 1 del 1978 e 3 della legge n. 741 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 01/03/1978 num. 1 art. 14, Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)