Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 82 del 07/01/2014 (Rv. 629358 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Limiti - Versamenti fin dall'origine non dovuti - Insorgenza del diritto alla restituzione solo dopo l'avvenuto pagamento - Art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
La disciplina del rimborso d'imposta di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riporta l'ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto "ab origine", mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione l'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile il menzionato art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ad un ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi con riguardo ad una sua istanza finalizzata ad ottenere un rimborso - per IRPEG ed ILOR - già dichiarato dovutogli con precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale divenuta definitiva).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)