Sez. L, Sentenza n. 5744 del 05/12/1978 (Rv. 395540 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA DISPOSTA DAGLI ARTT 14 DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 E 2 DELLA LEGGE N 508 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI IN CORSO - CONTRATTI CESSATI DE IURE PER SCADENZA CONTRATTUALE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - PERMANENZA DELL'AFFITTUARIO IN VIA DI FATTO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - PROROGA DISPOSTA DAGLI ARTT 14 DELLA LEGGE N 756 DEL 1964 E 2 DELLA LEGGE N 508 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI IN CORSO - CONTRATTI CESSATI DE IURE PER SCADENZA CONTRATTUALE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - PERMANENZA DELL'AFFITTUARIO IN VIA DI FATTO - IRRILEVANZA.*
Non possono essere ritenuti "in corso", ai fini della proroga prevista dagli art 14, secondo comma, della legge 15 settembre 1964 n 756 (norme in materia di contratti agrari) e 2, comma primo della legge 9 agosto 1973 n 508 (proroga ulteriore delle Disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972 n 462, in materia di affitto di fondi rustici) i contratti agrari (e le concessioni) contemplati nella detta disposizione della legge del 1964 ed i contratti di affitto di cui alla citata norma della legge del 1973, esistenti soltanto in via di mero fatto alla data di entrata in vigore delle leggi citate, essendo cessati de iure per la relativa scadenza contrattuale. (V 973/78, mass n 390312; (V 643/78, mass n 389973; (V 1534/77, mass n 385246).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 462, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)