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Sez. L, Sentenza n. 973 del 25/02/1978 (Rv. 390312 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI GIURIDICAMENTE CESSATI PER SCADENZA DEL TERMINE - MATERIALE PERMANENZA SUCCESSIVA DEL COLTIVATORE SUL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390312-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONTRATTI AGRARI NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI GIURIDICAMENTE CESSATI PER SCADENZA DEL TERMINE - MATERIALE PERMANENZA SUCCESSIVA DEL COLTIVATORE SUL FONDO - IRRILEVANZA.*

La proroga legale non puo applicarsi ai contratti agrari giuridicamente cessati, per scadenza del termine, al momento dell'entrata in vigore della legge che la dispone, a nulla rilevando il fatto materiale della permanenza successiva del coltivatore sul fondo oggetto del contratto. (V 99/76, mass n 378729).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)