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Sez. 5, Sentenza n. 633 del 01/02/2000 Cc. (dep. 21/03/2000) Rv. 215995 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Caducazione automatica del provvedimento coercitivo - Modalità per farla valere - Omessa deduzione o rilevazione nel procedimento di riesame - Prospettazione della questione nel giudizio di cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215995-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nei casi di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., quale effetto automatico della mancata trasmissione degli atti nel termine prescritto dal comma quinto della medesima disposizione, è irrilevante che la questione non sia stata dedotta nel procedimento incidentale "de libertate" ovvero che il giudice non abbia rilevato d'ufficio l'intervenuta decadenza, atteso che la domanda dell'imputato volta a far valere l'inefficacia è diretta alla tutela di un diritto assoluto ed inviolabile, costituzionalmente garantito dall'art. 13 Cost., ed ha natura di mera azione di accertamento della sopravvenuta caducazione della misura cautelare, proponibile in qualsiasi tempo, con l'unico limite della preclusione costituita dal giudicato endoprocessuale nel caso in cui la questione abbia già formato oggetto di decisione. (Fattispecie in cui gli atti erano pervenuti al tribunale del riesame oltre il quinto giorno dalla presentazione dell'istanza, ma l'inefficacia non era stata né dedotta nel procedimento incidentale "de libertate" né rilevata dal giudice; la Corte di Cassazione, in base ai principi enunciati, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame dichiarando l'inefficacia della misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)