Sez. 3, Sentenza n. 2756 del 26/08/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 214788 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Inosservanza del termine di cui all'art.309, comma quinto, cod. proc. pen.. - Omessa deduzione e rilevazione nel procedimento di riesame - Giudicato cautelare derivante dalla mancata impugnazione della ordinanza di custodia cautelare sul punto - Sussistenza - Esclusione - "Ratio".
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE
Il mancato rispetto del termine di cui all'art.309, comma quinto, cod proc. pen., con la conseguente perdita, a norma del successivo comma decimo, di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, ove non dedotto dall'interessato né rilevato di ufficio nel procedimento di riesame, non determina la formazione del c.d. giudicato cautelare idoneo a precludere la cognizione della relativa questione nel giudizio di revoca. Il giudicato cautelare ha, infatti, natura di mera preclusione in quanto include solo le questioni dedotte e non anche quelle deducibili. Ne consegue che l'effetto preclusivo non può derivare se non da un'esplicita deduzione dell'inefficacia e da un'esplicito provvedimento di diniego, ovvero da un'espressa statuizione resa di ufficio dal giudice, senza che possano rilevare statuizioni "virtuali" su questioni né dedotte né rilevate di ufficio dallo stesso giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)