Sez. F, Sentenza n. 34889 del 11/08/2015 Cc. (dep. 13/08/2015) Rv. 264569 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Inosservanza - Automatica perdita di efficacia del provvedimento cautelare ex art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Giudice legittimato a dichiararla - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Il Tribunale del riesame, quale giudice della procedura incidentale, è competente a pronunciarsi sulla perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari per mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 309 cod. proc. pen., ferma la possibilità di adire il giudice del procedimento principale per la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)