Sez. L, Sentenza n. 1298 del 14/03/1978 (Rv. 390664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Ai fini della continuazione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trasferimento dell'azienda e sufficiente accertare il mutamento nella titolarita dell'azienda, di cui siano rimaste ferme la struttura, l'organizzazione e l'attivita obbiettiva, indipendentemente dallo strumento giuridico mediante il quale il trasferimento sia stato realizzato e senza che abbia Rilevanza l'eventuale continuazione dell'attivita, con le stesse o con diverse finalita del soggetto cedente, giacche, verificatosi il mutamento del titolare e la permanenza oggettiva, anche parziale, del complesso aziendale trasferito, il rapporto di lavoro continua, con l'Obbligo solidale dell'alienante e dell'acquirente dell'azienda per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, salve le specifiche eccezioni previste. (Conf 2872/75, mass n 376910).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)