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Sez. L, Sentenza n. 5075 del 03/09/1980 (Rv. 408928 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA DA PARTE DELLA DITTA CEDENTE - IRRILEVANZA - CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA DITTA ACQUIRENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408928-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA DA PARTE DELLA DITTA CEDENTE - IRRILEVANZA - CONTINUITA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA DITTA ACQUIRENTE - CONDIZIONI.*

In tema di trasferimento di azienda, al fine di stabilire la continuita del rapporto di lavoro del dipendente, come non rileva il mutamento della titolarita, del pari non rileva la circostanza della eventuale continuazione dell'attivita da parte della ditta cedente, qualora venga accertato il trapasso aziendale appunto in relazione ad elementi oggettivi, sicche, per espressa disposizione di legge, il contratto di lavoro continua nei confronti della ditta che ha fatto acquisto dell'azienda. (V 1298/78, mass n 390664; (V 2872/75, mass n 376910).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)