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Sez. L, Sentenza n. 2872 del 21/07/1975 (Rv. 376910 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376910-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO PREESISTENTE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicabilita dell'art 2112 cod civ, che disciplina gli effetti del trasferimento dell'azienda sul contratto di lavoro, e sufficiente accertare che si sia verificato un mutamento nella titolarita dell'azienda, di cui siano, pero, rimaste ferme la struttura, l'organizzazione e l'attivita obbiettiva, irrilevante essendo lo strumento tecnico-giuridico mediante il quale il passaggio sia stato realizzato: il semplice mutamento dello imprenditore, infatti, non e idoneo, da solo, a produrre l'Estinzione del preesistente rapporto di lavoro. (Conf 2410/72, mass n 359846).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)