Sez. 1, Sentenza n. 26284 del 06/07/2006 Ud. (dep. 27/07/2006) Rv. 235000 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Attività svolta successivamente alla trasmissione al P.M. della "notitia criminis" - Legittimità - Condizioni - Modifica all'art. 348 comma terzo cod. proc. pen., per effetto della L. n. 128 del 2001 - Incidenza sulla estensione dei poteri della polizia giudiziaria - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE
Dopo la riforma dell'art. 348 comma terzo cod. proc. pen. dovuta alla l. n. 128 del 2001, la polizia giudiziaria resta libera di procedere autonomamente ad atti di indagine, anche non necessari e urgenti, sia prima che dopo la comunicazione al P.M. della notizia di reato, con la sola condizione che tali atti siano compatibili con le direttive e le deleghe eventualmente impartite dal P.M. medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)