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Sez. 2, Sentenza n. 12393 del 10/08/2000 Ud. (dep. 30/11/2000) Rv. 217421 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Attività svolta successivamente alla trasmissione al P.M. della "notitia criminis" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217421-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE

Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la p.g. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite. (Fattispecie relativa a perquisizioni e sequestri - eseguiti di iniziativa della p.g. dopo l'iscrizione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. e convalidati, peraltro, dal P.M. La Corte ha, sotto altro e più generale profilo asserito che, in relazione a tale fattispecie, il provvedimento del PM costituisce titolo autonomo del vincolo sulla cosa, in cui rimane assorbita ogni questione concernente la sussistenza dei presupposti autorizzativi dell'attività di ricerca e apprensione del "corpus delicti" compiuta dalla polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 370

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)