Sez. 6, Sentenza n. 1235 del 01/04/1998 Cc. (dep. 21/05/1998) Rv. 210536 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | potere autonomo anche dopo la comunicazione della "notitia criminis" - Limiti - Conseguenze - Fattispecie: individuazione fotografica.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE
Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, la polizia giudiziaria dispone di un margine di autonoma operatività non solo prima della comunicazione al P.M. della notizia di reato (art.347 cod. proc. pen.), ma anche dopo tale comunicazione (art.348 cod. proc. pen.), giacché essa - oltre a dare esecuzione alle specifiche direttive impartite dal P.M. - ben può compiere ulteriori attività investigative, a condizione che tali attività non siano incompatibili (o comunque in contrasto) con le specifiche direttive impartite dal P.M. stesso. Ne consegue che nessun limite investigativo è ravvisabile nei casi in cui, nonostante l'avvenuta comunicazione al P.M. della notizia di reato, questi non abbia in concreto emanato direttiva alcuna, non potendosi nemmeno astrattamente prospettarsi (in tali casi) problemi di incompatibilità o contrasti; e dovendosi ritenere, pertanto, l'esclusiva operatività, nei casi in questione, del disposto di cui all'art.348 primo comma cod. proc. pen. (Fattispecie in materia di eccepita inutilizzabilità di individuazioni fotografiche svolte in assenza di delega da parte del P.M.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 347, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)