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Sez. 5, Sentenza n. 10946 del 14/05/2007 (Rv. 597733 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI | Impresa familiare - Valutazione - Apporto dei familiari - Rilevanza ai fini della riduzione dell'attivo - Condizioni - Esistenza di crediti insoluti alla morte del "de cuius".
Stato
decisa il 2007-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597733-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI

In tema di imposta sulle successioni, ai fini della determinazione della base imponibile, in relazione ad un'azienda compresa nell'asse ereditario, la mera allegazione che la stessa era gestita in forma di impresa familiare non consente agli eredi di reclamare alcuna riduzione dell'attivo, in assenza di specificazioni e prove sul concreto residuare di crediti dei collaboratori ancora insoluti al momento dell'apertura della successione: l'apporto dei familiari che collaborano nell'impresa, attribuendo loro il diritto di ottenere non già una quota dell'azienda, ma una remunerazione della loro opera che tenga conto anche degli incrementi del valore aziendale, può infatti far sorgere solo eventuali posizioni debitorie del "de cuius", detraibili dall'attivo ereditario se ed in quanto si adduca e si dimostri che determinati compensi partecipativi siano ancora dovuti alla cessazione del rapporto di collaborazione, segnata dalla morte del titolare dell'impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 15, Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)