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Sez. 5, Sentenza n. 25089 del 27/11/2006 (Rv. 594971 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI | Impresa familiare - Determinazione del valore venale - Avviamento, anche se non iscritto in bilancio - Inclusione.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594971-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI

In tema di valutazione delle aziende ai fini dell'imposta sulle successioni, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R n. 637 del 1972, il valore di avviamento di un'impresa familiare deve essere incluso nel valore venale imponibile, anche se non iscritto in bilancio in base ai diversi criteri legali di relativa redazione (nella specie ex art. 2426 n.6 c.c., in quanto acquisito dal dante causa non a titolo oneroso ma per successione ereditaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2426 n. 6, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)