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Sez. L, Sentenza n. 15308 del 07/08/2004 (Rv. 575290 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Stipulazione con lavoratore già esperto - Nullità - Per frode o difetto di causa - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575290-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro, l'impossibilità di formare il lavoratore in quanto lo stesso è già esperto determina la nullità del contratto per frode alla legge, (ove della circostanza le parti siano state consapevoli al momento della stipulazione), ovvero per difetto di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)