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Sez. L, Sentenza n. 2247 del 01/02/2006 (Rv. 587218 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento rilevante degli obblighi di formazione - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Valutazione della rilevanza dell'inadempimento - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587218-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. (Nella specie, concernente società che, a fronte della previsione contrattuale, relativa alla suddivisione dell'orario di lavoro, di 40 ore settimanali, di cui 32 ore di lavoro effettivo e 8 ore di formazione, pratica e teorica, non aveva svolto alcun corso teorico e solo nei primi tempi aveva affiancato il lavoratore con colleghi esperti, consistendo l'attività di formazione unicamente nelle spiegazioni di tipo tecnico fornite in occasione di un nuovo servizio o di situazioni particolari, il giudice di merito aveva concluso per la sufficienza di tale tipo di addestramento, richiamando la preparazione teorica già in precedenza acquisita e argomentando dalla natura notoriamente operativa dell'attività di guardia giurata. La S.C ha cassato con rinvio la sentenza di merito ritenendo circostanza estranea al contratto il precedente addestramento e inidonea, l'asserita natura operativa dell'attività di guardia giurata, a dimostrare la legittimità del comportamento aziendale, posto che la società si era impegnata a fornire attività formativa per otto ore settimanali per un periodo di due anni)

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)