Sez. L, Sentenza n. 66 del 04/01/1995 (Rv. 489510 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro- Stipulazione con lavoratore già esperto - Nullità - Per frode o per difetto di causa - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
La funzione formativa è compresa nella causa del contratto di formazione e lavoro, disciplinato dall'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863; pertanto l'impossibilità di formare il lavoratore in quanto lo stesso è già esperto non determina la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, bensì la nullità dello stesso per frode alla legge, ove della circostanza le parti siano state consapevoli al momento della stipulazione, ovvero per difetto di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)