Sez. 3, Sentenza n. 795 del 29/01/1999 (Rv. 522744 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Ricevimento di atto tramite memorizzazione su computer - In mancanza di repertorio cartaceo vidimato - Violazione degli artt. 64 e 138 n. 4 della legge n. 89 del 1913 - Sussistenza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
Poiché il D.M. 6 novembre 1991 (pubbl. in G.U. 19 dicembre 1991 n. 297, Suppl. Ord.), nell'introdurre la possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici, cioè con l'uso del computer, ha mantenuto ferma l'esigenza della vidimazione dei registri cartacei, sui quali deve essere trasfuso l'elaborato memorizzato nel computer, incorre nella violazione dell'art. 138 n. 4 della legge n. 89 del 1913, il notaio che riceva atti memorizzandoli nel computer (nella specie sul cosiddetto disco rigido e con programma che fornisca automaticamente il numero di repertorio e il numero di raccolta) senza essere in possesso del repertorio vidimato (ipotesi che ricorre tanto nel caso di mancanza di repertorio che di esistenza di repertorio non vidimato), sia pure nelle forme previste dall'art. 2 del suddetto D.M., dovendosi, tra l'altro, rilevare che la sola memorizzazione dell'atto nel computer non assolve all'esigenza di garantire la certezza e continuità delle annotazioni, preservata dall'adempimento dell'obbligo dell'annotazione sui registri cartacei vidimati, giacché i dati registrati nella memoria del computer sono pur sempre modificabili senza lasciare traccia.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 64, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, DM Grazia e Giustizia 06/11/1991 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)