Sez. 3, Sentenza n. 5296 del 01/06/1999 (Rv. 526885 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE | Mancanza del repertorio - Art. 138 comma primo n. 4 - Applicabilità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE
A differenza dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato, che prevede l'ipotesi che il notaio abbia commesso irregolarità nella tenuta del repertorio, nel caso in cui il repertorio manchi, trova applicazione la disposizione dell'art. 138, primo comma n. 4 della legge stessa, con la conseguenza che incorre in tale infrazione, per la quale non è richiesto il dolo, essendo sufficiente la semplice volontarietà del fatto in sè, il notaio che abbia ricevuto atti tra vivi per il periodo in cui era sprovvisto del relativo repertorio.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)