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Sez. 3, Sentenza n. 1608 del 18/02/1994 (Rv. 485377 - 01)

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere | Mancanza del repertorio - Art. 138 primo comma n. 4 della legge n. 89 del 1913 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485377-01

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere

A differenza dell'art. 137 della L. 16 febbraio 1913 N. 89 sull'ordinamento del notariato, che prevede l'ipotesi che il notaio abbia commesso irregolarità nella tenuta del repertorio, nel caso in cui il repertorio manchi, sia pure per breve tempo, non essendosi provveduto alla tempestiva vidimazione, trova applicazione la disposizione dell'art. 138, primo comma, n. 4 della stessa legge, con la conseguenza che incorre in tale infrazione, per la quale non è richiesto il dolo, essendo sufficiente la semplice volontarietà del fatto in sè, il notaio che abbia levato protesti per il periodo in cui era sprovvisto del relativo repertorio.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 137 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)