diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8310 del 08/04/2010 (Rv. 612097 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE | Procedimento - Applicabilità delle norme del codice di procedura civile - Art. 208 r.d. n. 1775 del 1933 - Natura del rinvio - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612097-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE

L'art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), che, per il procedimento dinanzi ai tribunali regionali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, dispone l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del titolo quarto del medesimo testo unico, integra, come enunciazione del comune principio dell'operatività della legge generale laddove quella speciale non dispone, un rinvio formale o non recettizio, il quale, pertanto, va riferito alle norme del codice di rito vigente al momento dello svolgimento della procedura stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza impugnata per difetto di sottoscrizione da parte di tutti i giudici del collegio, ritenendo sufficiente, ai sensi dell'art. 132 del vigente cod. proc. civ., la sottoscrizione del presidente e dell'estensore).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)