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Sez. 6, Sentenza n. 23549 del 09/05/2006 Cc. (dep. 06/07/2006) Rv. 234283 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Duplicità dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234283-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa della legge n. 60 del 2005 ha previsto ulteriori ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva, prevedendo una presunzione di non conoscenza del procedimento o del provvedimento, e ha stabilito con l'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. che la notifica al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, sia equiparabile alla notifica all'imputato personalmente. Invece, la notifica eseguita al difensore d'ufficio, presso il quale l'indagato aveva eletto domicilio in sede di udienza di convalida, se da un lato costituisce prova della conoscenza del procedimento, non può costituire prova della conoscenza della sentenza e della volontà di non impugnarla.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)