Sez. 1, Sentenza n. 42449 del 21/10/2009 Ud. (dep. 05/11/2009) Rv. 245520 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO | Dichiarazioni difformi rese dall'imputato prima del giudizio - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento a seguito delle contestazioni - Efficacia probatoria nei confronti dei coimputati - Limiti.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO
Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate, per ciò che concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini della valutazione della credibilità del dichiarante, a meno che gli stessi coimputati prestino il loro consenso all'utilizzazione probatoria piena, ovvero che ricorrano le circostanze previste dall'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen.. (V. Corte Cost., 1 luglio 2009, n. 197).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)