Sez. 6, Sentenza n. 8738 del 29/01/2009 Ud. (dep. 26/02/2009) Rv. 243066 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Dichiarazioni predibattimentali utilizzate per contestazioni - Valutabilità ai fini probatori - Condizioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO
Anche alle dichiarazioni predibattimentali del coimputato - in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 513 cod. proc. pen. - è applicabile l'art. 500 comma quarto cod. proc. pen., con la conseguenza che, quando costui accetti di sottoporsi all'esame in dibattimento e rilasci dichiarazioni difformi da quelle rese nella fase delle indagini preliminari, le stesse, se utilizzate per le contestazioni, sono acquisibili nel fascicolo del dibattimento e valgono come prova sia nei confronti di chi le ha rese sia nei confronti di altri imputati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 500, comma quarto, cit..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)