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Sez. 1, Sentenza n. 28221 del 14/02/2014 Ud. (dep. 01/07/2014) Rv. 260935 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO | Dichiarazioni predibattimentali del coimputato usate per le contestazioni - Valutabilità a fini probatori - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260935-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO

Le dichiarazioni predibattimentali del coimputato, che accetta di essere esaminato in dibattimento e rilascia dichiarazioni difformi da quelle rese nella fase delle indagini preliminari, sono acquisibili nel fascicolo del dibattimento e valgono come prova sia nei confronti di chi le ha rese sia, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., nei confronti di altri imputati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 504 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)