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Sez. 1, Sentenza n. 3694 del 04/02/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158663 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI ARMI - P.M. - ERRATA VALUTAZIONE DELLA NON NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - EFFETTI - COMPITI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158663-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI ARMI - P.M. - ERRATA VALUTAZIONE DELLA NON NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - EFFETTI - COMPITI DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO.*

In tema di giudizio direttissimo per i reati concernenti le armi, la valutazione, in ipotesi errata, del P.m. circa la non necessità di speciali indagini, non può in nessun caso, dato il principio della irretrattabilità dell'Azione penale, far retrocedere all'ufficio dalla procura il procedimento stesso, instaurato nel rispetto delle condizioni di legittimità formale del rito. Spetta, infatti, al giudice del dibattimento, ove manchi la condizione di legittimità sostanziale relativa alla superfluità di indagini speciali, procedere alla istruzione per raccogliere le prove acquisibili in dibattimento e, ove l'acquisizione non sia possibile o sia incompatibile con la speditezza di rito direttissimo, disporre, dopo la chiusura del dibattimento, che si proceda con istruzione formale a norma dell'art. 504, primo comma cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504 com. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)