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Sez. 6, Sentenza n. 869 del 18/11/2005 Cc. (dep. 12/01/2006) Rv. 232842 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Fissazione dell'udienza - Avviso telegrafico alle parti - Decorrenza del termine di cui all'art. 309, comma ottavo cod. proc. pen. - Dalla data di ricezione - Accertamento da parte del giudice dell'effettiva ricezione da parte del destinatario - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232842-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di riesame, il termine dei tre giorni liberi, previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., decorre dalla data della ricezione da parte del destinatario dell'avviso della data fissata per l'udienza, ancorchè la relativa comunicazione sia stata effettuata mediante telegramma; tuttavia, nel caso sia contestata la tempestività della comunicazione, è onere della parte interessata dare la prova della tardiva ricezione del telegramma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)