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Sez. 1, Sentenza n. 21372 del 14/05/2008 Cc. (dep. 28/05/2008) Rv. 240095 - 01

NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA | Notificazione a mezzo telegramma - Procedimento di riesame - Decorrenza del termine di cui all'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - Momento della ricezione del telegramma.
Stato
decisa il 2008-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240095-01

NOTIFICAZIONI - FORMA - CASI DI URGENZA

In tema di notificazioni a mezzo telegramma, ex art. 149 cod. proc. pen., nel procedimento di riesame, il termine di tre giorni liberi di cui all'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., decorre dal momento della ricezione, da parte del destinatario, del telegramma contenente l'avviso della data fissata per l'udienza; è onere della parte che contesti la tempestività della comunicazione provare l'intempestiva ricezione del telegramma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)