Sez. 3, Sentenza n. 2029 del 19/03/1985 (Rv. 439940 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELL'AMBITO DEL LAZIO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ENTE SUBENTRANTE NELLE POSIZIONI CREDITORIE E DEBITORIE DELL'ENTE OSPEDALIERO DISCIOLTO - COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELL'AMBITO DEL LAZIO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ENTE SUBENTRANTE NELLE POSIZIONI CREDITORIE E DEBITORIE DELL'ENTE OSPEDALIERO DISCIOLTO - COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Con riguardo alla soppressione di ente ospedaliero, nell'ambito della regione Lazio, a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, il comune "competente per territorio", il quale, a norma dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 10, assume un'apposita contabilità-stralcio, subentrando nelle posizioni creditorie e debitorie del disciolto ente, va individuato alla stregua della Sede di quest'ultimo, anche quando si tratti di obbligazioni relative alla gestione di un bene immobile, ed indipendentemente quindi dal fatto che l'immobile, in quanto ubicato in un luogo diverso da detta Sede, resti assegnato in applicazione della stessa norma al comune di tale diverso luogo.*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 15 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 69, Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)