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Sez. L, Sentenza n. 4657 del 18/08/1982 (Rv. 422611 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - TEMERARIETÀ DELLA PRETESA - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422611-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - TEMERARIETÀ DELLA PRETESA - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In analogia con il concetto di responsabilità aggravata di cui al primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., la temerarietà contemplata dall'art. 152 disp. Att. Stesso codice si ha nel caso in cui la pretesa sia stata avanzata in malafede, e cioè con la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta, o con colpa grave, e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa medesima. Pertanto, il giudice del merito, per negare l'esonero dal pagamento delle spese, deve compiere un'indagine precisa e puntuale del comportamento processuale dell'assicurato soccombente, con riferimento alle argomentazioni poste a base della domanda ed alle deduzioni di carattere clinico e diagnostico a sostegno della prestazione previdenziale richiesta e tenendo conto di tutto lo sviluppo della vicenda amministrativa e giudiziaria. (Conf 449/81, mass n 410925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)