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Sez. 3, Sentenza n. 4897 del 09/08/1988 (Rv. 459716 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - MERA COLTIVAZIONE DEL FONDO, SENZA IL CORRISPONDENTE TITOLO GIURIDICO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459716-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - MERA COLTIVAZIONE DEL FONDO, SENZA IL CORRISPONDENTE TITOLO GIURIDICO - INSUFFICIENZA.*

Il diritto di prelazione e di riscatto agrari possono essere esercitati, secondo la tassativa elencazione contenuta nel primo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, solo da chi sia affittuario coltivatore diretto o mezzadro o colono o compartecipe non stagionale del fondo per effetto di un contratto concluso con il concedente, (nonché, a norma dell'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge n. 817 del 1971 dal proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante) richiedendosi un collegamento tra il dato temporale della coltivazione ed il titolo che ne costituisce il fondamento, e restando priva di rilievo - ai fini specifici della prelazione e del succedaneo riscatto - una coltivazione considerata per se stessa, senza uno specifico nesso con uno dei rapporti agrari summenzionati. (V 7474/86, mass n 449516; (V 2016/80, mass n 405650; (Conf 603/82, mass n 418356; (Conf 2135/80, mass n 405797).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)