Sez. 3, Sentenza n. 2016 del 26/03/1980 (Rv. 405650 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - SOGGETTI LEGITTIMATI - COLTIVATORE DI FATTO DEL FONDO COMPONENTE DELLA FAMIGLIA COLTIVATRICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO - SOGGETTI LEGITTIMATI - COLTIVATORE DI FATTO DEL FONDO COMPONENTE DELLA FAMIGLIA COLTIVATRICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il diritto di prelazione e di riscatto agrari di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 possono essere esercitati - secondo la tassativa elencazione contenuta nel primo comma dell'articolo citato - solo da chi coltivi direttamente il fondo in forza di un contratto di affitto, di mezzadria, di Colonia parziaria o di compartecipazione e non anche da chi coltivi il fondo di fatto, anche se componente della famiglia coltivatrice, posizione, questa, che e invece rilevante ad altri fini, quale quello di subentrare nel contratto in caso di morte del titolare dello stesso ai sensi dell'art 2 della legge 28 marzo 1957 n 244.*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)