Sez. 3, Sentenza n. 2135 del 02/04/1980 (Rv. 405797 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCITABILITA - CONDIZIONI - MERA COLTIVAZIONE DEL FONDO, SENZA IL CORRISPONDENTE TITOLO GIURIDICO - INSUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCITABILITA - CONDIZIONI - MERA COLTIVAZIONE DEL FONDO, SENZA IL CORRISPONDENTE TITOLO GIURIDICO - INSUFFICIENZA.*
L'art 8, comma primo, della legge 26 maggio 1965 n 590 - che, nel concorso di altri requisiti, riconosce il diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri, e ai coloni o compartecipanti, esclusi quelli stagionali, che coltivino il fondo da almeno quattro anni - richiede, ai fini della sussistenza di tale estremo, un collegamento tra il dato temporale della coltivazione e il titolo che ne costituisce il fondamento e pertanto, non attribuisce - agli effetti della prelazione e del riscatto agrario-giuridico rilievo ad una coltivazione considerata per se stessa, senza uno specifico nesso con uno dei rapporti agrari summenzionati. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, si e ritenuto che l'affittuario - il quale, in correlazione alla durata del contratto d'affitto, aveva coltivato il fondo per circa un biennio - non potesse invocare la circostanza di avere de facto coltivato il terreno anche nel periodo anteriore, in Mancanza di prova della sussistenza del titolo giuridico corrispondente).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)