Sez. 3, Sentenza n. 603 del 02/02/1982 (Rv. 418356 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO DA PARTE DEL COLTIVATORE DI FATTO DEL FONDO O DEL SUBAFFITTUARIO DELL'AFFITTUARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO DA PARTE DEL COLTIVATORE DI FATTO DEL FONDO O DEL SUBAFFITTUARIO DELL'AFFITTUARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Agli effetti della prelazione e del riscatto agrari - che, costituendo altrettante limitazioni al potere di disposizione del proprietario del fondo, devono intendersi tassativamente previste e non suscettibili di interpretazione analogica - l'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 richiede uno specifico nesso con uno dei rapporti agrari dalla legge stessa menzionati (affitto, mezzadria, Colonia, ecc.), con la conseguenza che il diritto di prelazione e quello di riscatto hanno la loro fonte genetica solo in tali rapporti giuridici agrari, senza che possa assumere rilievo una semplice coltivazione di fatto del fondo, né quella legittimata da un rapporto non espressamente previsto dalla legge, quale quello di subaffitto con un affittuario del fondo. (Conf 2135/80, mass n 405797).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)