Sez. L, Sentenza n. 11927 del 15/12/1990 (Rv. 470162 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - OGGETTO - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO AL DI SOTTO DEI LIMITI LEGALI E INSUSSISTENZA DELLA MEDESIMA - REVOCA "EX NUNC" - LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - OGGETTO - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO AL DI SOTTO DEI LIMITI LEGALI E INSUSSISTENZA DELLA MEDESIMA - REVOCA "EX NUNC" - LEGITTIMITÀ.*
Il giudizio in tema di revoca della pensione d'Invalidità non dà luogo all'impugnativa del provvedimento di revoca, per verificarne la legittimità o meno, ma tende a verificare la sussistenza - con riferimento non solo alla data del provvedimento di soppressione della pensione ma anche ad epoca successiva e sulla base di eventuali aggravamenti o nuove malattie - del diritto dell'assicurato alla fruizione della pensione, la cui revoca ex nunc è legittima sia quando risulti l'inesistenza, al momento della revoca, di una riduzione della capacità di guadagno al di sotto dei limiti legali sia, a maggior ragione, quando risulti che tale riduzione non si è mai verificata. (V 6479/88, mass n 460799; (Conf 5795/89, mass n 464693; (contra 2131/87, mass n 451366).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)