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Sez. L, Sentenza n. 2131 del 27/02/1987 (Rv. 451366 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO E REVOCA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - CONSULENZA TECNICA DISPOSTA IN CASO DI REVOCA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451366-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO E REVOCA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - CONSULENZA TECNICA DISPOSTA IN CASO DI REVOCA - OGGETTO.*

La soppressione della pensione d'Invalidità, mentre nell'ipotesi di annullamento è determinata da vizi originari dell'atto di concessione della prestazione previdenziale (il quale viene ex tunc privato di efficacia), nel caso di revoca (avente effetto ex nunc) è, invece, determinata dal mutamento dei presupposti di fatto che avevano a suo tempo giustificato il riconoscimento della pensione, sicché in tal caso la consulenza tecnica - senza indagare in ordine alla sussistenza o meno dell'Invalidità ritenuta all'epoca della concessione della pensione - deve limitarsi ad accertare se, alla epoca della revoca, sia o no intervenuto un miglioramento delle condizioni fisiche o un riadattamento al lavoro dell'assicurato, rispetto a quelle del tempo dell'attribuzione della pensione. (V 572/84, mass n 432808; (V 3334/82, mass n 421305).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)