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Sez. L, Sentenza n. 5795 del 22/12/1989 (Rv. 464693 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - CONDIZIONI - RAFFRONTO TRA LE ATTUALI E LE PREGRESSE CONDIZIONI PSICOFISICHE - SUPERFLUITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464693-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - CONDIZIONI - RAFFRONTO TRA LE ATTUALI E LE PREGRESSE CONDIZIONI PSICOFISICHE - SUPERFLUITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la pensione d'Invalidità deve essere revocata non solo quando siano venute a mancare le originarie condizioni determinanti l'Invalidità, ma anche quando si accerti uno stato attuale di non Invalidità esistente già all'epoca della concessione della pensione, con la conseguente superfluità di un raffronto fra le attuali e le pregresse condizioni psicofisiche del soggetto quando ne sia comunque accertato uno stato attuale di non Invalidità. Peraltro un tale raffronto - pur non necessario in astratto e del tutto inutile allorché il grado di attuale Invalidità sia molto lontano dalla soglia invalidante - è opportuno, dato che la soppressione del diritto alla pensione esige la certezza dell'insussistenza dell'Invalidità, allorché le presumibili o accertate condizioni del soggetto al momento della revoca (comprensive della valutazione dei fattori extrapatologici e dell'eventuale usura delle residue energie lavorative) rivelino un grado d'Invalidità prossimo alla relativa soglia legale o allorché, comunque, la peculiarità del caso lo richieda al fine di acquisire la menzionata certezza di valutazione. (V 4510/87, mass n 453209; (V 3652/87, mass n 452586).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)