Sez. L, Sentenza n. 2571 del 18/04/1985 (Rv. 440378 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO - PER ASSENZA INGIUSTIFICATA - DEDUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE INVALIDO DELLA INCOMPATIBILITÀ DELLE MANSIONI ASSEGNATEGLI CON LA RIDOTTA IDONEITÀ FISICA - VALUTAZIONE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - CARATTERE VINCOLANTE DEL GIUDIZIO ESPRESSO DAL COLLEGIO MEDICO EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - ESCLUSIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LICENZIAMENTO - PER ASSENZA INGIUSTIFICATA - DEDUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE INVALIDO DELLA INCOMPATIBILITÀ DELLE MANSIONI ASSEGNATEGLI CON LA RIDOTTA IDONEITÀ FISICA - VALUTAZIONE RELATIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - CARATTERE VINCOLANTE DEL GIUDIZIO ESPRESSO DAL COLLEGIO MEDICO EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - ESCLUSIONI.*
La funzione del collegio medico previsto dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968 n. 482 sulle assunzioni obbligatorie è solo quella di esprimere un giudizio in ordine ad alcune situazioni di fatto, relative alle condizioni fisiche degli appartenenti alle categorie protette, rilevanti sulla Costituzione, sullo sviluppo e sulla cessazione del rapporto di lavoro, senza che da ciò derivi alcun vincolo per il giudice ordinario, che può liberamente apprezzare il giudizio medesimo come anche può procedere ad una diversa ed autonoma valutazione mediante l'esperimento di consulenza tecnica. Consegue che, ove il lavoratore invalido si assenti dal lavoro, assumendo sulla scorta di documentazione medica di essere stato assegnato a mansioni che per la durata ed il turno dell'orario di lavoro sono incompatibili con la sua ridotta idoneità fisica, e conseguentemente venga licenziato per assenza ingiustificata, il giudice dovrà valutare nel merito la giustificazione addotta dal lavoratore senza poter inferire la legittimità del licenziamento né dal solo dato formale del mancato preventivo ricorso dell'invalido al predetto collegio medico, né dall'eventuale giudizio di tale organo consultivo in termini sfavorevoli per l'invalido. (V 1971/84, mass n 434046; (V 9348/82, mass n 421330).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)