Sez. L, Sentenza n. 27914 del 19/12/2005 (Rv. 585898 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Termine di decadenza quinquennale ex art. 6 d.l. n. 103 del 1991 convertito in legge n. 166 del 1991 in relazione all'art. 47, comma terzo, d.P.R. n.639 del 1970 - Applicabilità "ratione temporis" - "Ius superveniens" in tema di decadenza annuale - Inapplicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
La decadenza quinquennale prevista dal combinato disposto dell'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, in relazione all'art. 47, comma terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970 (nella specie applicabile "ratione temporis"), riferita a qualsiasi prestazione temporanea, quali le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la tubercolosi e dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si applica anche al diritto all'assegno per il nucleo famigliare, escludendosi (nella specie) l'applicabilità dello "ius superveniens" in tema di decadenza annuale per le prestazioni temporanee, di cui all'art. 4 del d.l. n.384 del 1992, convertito, in legge n.438 del 1992, sulla scorta del principio di irretroattività dei regimi di decadenza, garantita costituzionalmente (v. Corte cost. n.191 del 2005).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)