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Sez. L, Sentenza n. 3486 del 15/02/2007 (Rv. 595806 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - Disciplina "ex" art. 9 d.lgs. n. 38 del 2000 - Termine decennale di decadenza - Illegittimità costituzionale parziale a seguito di Corte costituzionale n. 191 del 2005 - Conseguenze - Retroattività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595806-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e con riferimento alla revisione per errore delle rendite, stante la dichiarazione di illegittimità - pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 191 del 2005 - dell'art. 9, quinto, sesto e settimo comma, del d.lgs. n. 38 del 2000 - che consentiva di impugnare i provvedimenti di rettifica, emanabili senza limiti di tempo, adottati nel vigore dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 88 del 1989, al fine di far valere retroattivamente la violazione del termine decadenziale decennale introdotto dalla nuova disciplina contenuta nello stesso art. 9 - non è più possibile l'applicazione retroattiva del termine decadenziale, con la conseguenza che ai provvedimenti di rettifica adottati prima della entrata in vigore delle disposizioni suddette continua a trovare applicazione la disciplina dell'articolo 55, cit., sebbene abrogato espressamente, con effetto ex nunc, dal comma 4 dello stesso articolo 9 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ancora in vigore alla data della loro adozione. (Nella specie la S.C. nel cassare la sentenza di merito, anteriore alla declaratoria di incostituzionalità, che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di rettifica adottato in data anteriore alla entrata in vigore dell'art. 9 della legge n. 38/2000, ha precisato che sempre "ratione temporis" la sentenza impugnata non aveva potuto scrutinare se esistessero le condizioni per applicare lo "jus superveniens" di cui all'art. 14 vicies quater del d.l. n. 115 convertito in legge n. 168 del 2005).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55 com. 5, Legge 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 5 CORTE COST., Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 14 quatervicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)