Sez. L, Sentenza n. 3698 del 21/02/2006 (Rv. 588816 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - "Ius superveniens" ex art. 14 - vicies quater della legge n.168 del 2005, di conversione, con modificazioni, del d.l. n.115 del 2005 - Retroattività - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Alla stregua dello "ius superveniens" introdotto, dall'art. 14-vicies quater, del d.l. n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 168 del 2005, al fine di salvaguardare l'affidamento dei soggetti che avessero chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'INAIL ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d.l. n. 38 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. n. 191 del 2005), la sentenza con la quale il giudice di rinvio ha riconosciuto il diritto alla ricostituzione della rendita in applicazione delle norme censurate dal Giudice delle leggi, deve essere annullata con rinvio ad altro giudice di appello il quale, per il carattere retroattivo della disposizione, dovrà darvi applicazione, determinando la prestazione dovuta, previa verifica del reddito posseduto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 14 com. 24, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)