diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 19509 del 29/09/2004 (Rv. 577407 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Presupposti - Determinazione del perimetro di contribuenza - Necessità - Esclusione - Onere del consorzio, in mancanza della perimetrazione, di provare l'esistenza dei concreti e specifici benefici derivanti dalle opere eseguite - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577407-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi consortili, l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile e non anche l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza, la cui adozione ha - peraltro - la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi. In mancanza, pertanto, di detta perimetrazione, il consorzio è gravato da tale onere probatorio, avente ad oggetto l'esistenza di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, non desumibili dalla semplice inclusione degli immobili nel comprensorio ed aventi, quindi, il requisito della specificità necessario per l'esazione del contributo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)