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Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 26/02/2009 (Rv. 606791 - 01)

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Obbligo contributivo - Presupposti - Determinazione del perimetro di contribuenza - Effetti - Beneficio in favore degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza - Inversione dell'onere della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606791-01

CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI

In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuenza dispensa l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore non già di tutti gli immobili inclusi nel comprensorio ma solo di quelli compresi nel perimetro di contribuenza per i quali, infatti, a norma dell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, sussiste l'obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)