diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 20801 del 25/09/2006 (Rv. 592433 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Diritto del lavoratore allo svolgimento di lavoro notturno, prefestivo e festivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Interesse al relativo trattamento economico - Mera rilevanza di fatto
Stato
decisa il 2006-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592433-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Il personale ferroviario - ancorché inserito nei turni di servizio - non ha diritto soggettivo, né interesse legittimo di diritto privato, alla prestazione di lavoro notturno, prefestivo e festivo (come in genere di lavoro prestato in deroga legittima oppure in violazione di norme poste a tutela dei lavoratori) - in quanto non risultano contrattualmente e legalmente previsti, né possono essere introdotti dalle clausole generali di correttezza e buona fede, mentre l'interesse dello stesso personale al trattamento economico (retributivo nonché indennitario o risarcitorio) - che spetta in dipendenza della prestazione effettiva di tale lavoro, per compensarne la maggiore penosità - risulta privo - se non addirittura immeritevole - di qualsiasi tutela giuridica - in difetto della prestazione effettiva dello stesso lavoro - e, come tale, è riconducibile ad un mero interesse di fatto, il cui mancato soddisfacimento non può costituire fonte di danno risarcibile, né fondamento giuridico di qualsiasi pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 1, DPR 09/11/1971 num. 1372 art. 6, Legge 13/08/1969 num. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)